Condizioni generali
Le presenti Condizioni generali commerciali e di fornitura di QuaVis Technologies GmbH si applicano alle sue forniture e prestazioni. Questo sito web ha finalità esclusivamente informative e non offre la possibilità di effettuare ordini online.
I. Disposizioni generali
1. Nel seguito, QuaVis Technologies GmbH è denominata Fornitore e il cliente è denominato Acquirente.
2. Tutte le forniture e le prestazioni sono soggette alle presenti condizioni e agli eventuali accordi contrattuali separati. Le condizioni di acquisto dell'Acquirente difformi dalle presenti non diventano parte del contratto neppure mediante l'accettazione di un ordine. Salvo diverso accordo specifico, il contratto si conclude con la conferma d'ordine scritta del Fornitore.
3. Il Fornitore si riserva la proprietà e il diritto d'autore su campioni, preventivi, disegni e informazioni analoghe di natura materiale o immateriale, anche in formato elettronico; tali elementi non devono essere resi accessibili a terzi. Il Fornitore si impegna a rendere accessibili a terzi le informazioni e i documenti qualificati come riservati dall'Acquirente solo con il consenso di quest'ultimo.
4. Le nostre condizioni generali commerciali e di fornitura si applicano, in linea di principio, anche alle operazioni successive.
II. Prezzi e pagamento
1. Salvo diverso accordo specifico, i prezzi sono EXW (secondo gli Incoterms 2000), incluso il carico presso lo stabilimento ma esclusi l'imballaggio e lo scarico. Ai prezzi si aggiunge l'IVA all'aliquota di legge applicabile.
2. Salvo diverso accordo specifico, la fattura viene pagata entro 14 giorni senza detrazioni, una volta che il credito è esigibile e la fattura è stata ricevuta, purché sia stata ricevuta anche la merce oppure sia stata eseguita la prestazione. Il pagamento è subordinato alla verifica della fattura.
3. QuaVis Technologies GmbH ha il diritto di verificare la solvibilità del cliente con i mezzi consueti. Qualora sorgano dubbi sulla solvibilità del cliente o circostanze e informazioni indichino una situazione finanziaria sfavorevole, QuaVis Technologies GmbH ha il diritto di revocare le dilazioni di pagamento concesse e le date di consegna promesse e di effettuare ulteriori forniture solo a fronte di pagamento anticipato.
4. L'Acquirente può sospendere i pagamenti o opporre in compensazione propri controcrediti solo nella misura in cui tali controcrediti siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
5. I prezzi da noi offerti si basano sulle condizioni di prezzo vigenti nel momento considerato. Qualora i fattori economici generali di costo subiscano variazioni significative, potrà essere effettuato un congruo adeguamento del prezzo al momento della consegna o dell'esecuzione della prestazione.
III. Tempi di consegna e ritardo
1. Il termine di consegna è determinato dagli accordi tra le parti. Il suo rispetto da parte del Fornitore presuppone che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti e che l'Acquirente abbia adempiuto a tutti i propri obblighi, ad esempio fornendo i certificati o le autorizzazioni ufficiali necessari oppure versando un acconto. In caso contrario, il termine di consegna è prorogato in misura adeguata. Ciò non si applica nella misura in cui il ritardo sia imputabile al Fornitore.
2. Il credito relativo al prezzo di acquisto non è pregiudicato da eventuali danni di trasporto.
3. Il rispetto del termine di consegna è subordinato al ricevimento, da parte del Fornitore, di forniture corrette e tempestive. Il Fornitore comunicherà il prima possibile i ritardi prevedibili.
4. Il termine di consegna è rispettato se il bene da consegnare ha lasciato lo stabilimento del Fornitore o se la disponibilità per la spedizione è stata comunicata prima della scadenza del termine. Qualora sia richiesta un'accettazione, è determinante la data dell'accettazione, salvo che questa venga legittimamente rifiutata; in alternativa, è determinante la comunicazione della disponibilità per l'accettazione.
5. Se la spedizione o l'accettazione del bene subisce un ritardo per motivi imputabili all'Acquirente, a quest'ultimo vengono addebitati i costi causati dal ritardo, a decorrere da un mese dopo la comunicazione della disponibilità per la spedizione o l'accettazione.
6. Se il termine di consegna non può essere rispettato a causa di forza maggiore, controversie di lavoro o altri eventi al di fuori del controllo del Fornitore, il termine di consegna è prorogato in misura adeguata. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente il prima possibile l'inizio e la fine di tali circostanze.
7. L'Acquirente può recedere dal contratto senza fissare un termine se l'intera prestazione del Fornitore diviene definitivamente impossibile prima del passaggio del rischio. L'Acquirente può altresì recedere se diviene impossibile eseguire parte di una fornitura prevista da un ordine e ha un interesse legittimo a rifiutare una consegna parziale. In caso contrario, l'Acquirente deve pagare il prezzo contrattuale relativo alla consegna parziale. Lo stesso vale qualora il Fornitore sia personalmente impossibilitato a eseguire la prestazione. Per ogni altro aspetto si applica la sezione VII.2. Se l'impossibilità o l'incapacità di eseguire la prestazione insorge mentre l'Acquirente è in mora nell'accettazione, oppure se l'Acquirente è responsabile in via esclusiva o largamente prevalente di tali circostanze, egli resta obbligato a eseguire la controprestazione.
IV. Passaggio del rischio e accettazione
1. Il rischio passa all'Acquirente quando il bene ha lasciato lo stabilimento, anche in caso di consegne parziali o qualora il Fornitore si sia assunto prestazioni aggiuntive, come i costi di spedizione oppure la consegna e l'installazione. Qualora sia richiesta un'accettazione, questa deve avvenire senza indugio alla data prevista per l'accettazione o, in alternativa, dopo che il Fornitore ha comunicato la disponibilità per l'accettazione. L'Acquirente non può rifiutare l'accettazione a causa di un vizio non sostanziale.
2. Se la spedizione è ritardata o non avviene per circostanze non imputabili al Fornitore, il rischio passa all'Acquirente il giorno in cui viene comunicata la disponibilità per la spedizione. Il Fornitore si impegna a stipulare, a spese dell'Acquirente, l'assicurazione richiesta da quest'ultimo.
3. Le consegne parziali sono consentite nella misura in cui siano ragionevolmente accettabili per l'Acquirente.
V. Riserva di proprietà
1. Le merci restano di proprietà del Fornitore fino al pagamento integrale di tutti i crediti del Fornitore derivanti dal rapporto commerciale con l'Acquirente, anche qualora sia stato pagato il prezzo di acquisto relativo a crediti specificamente individuati. La consegna di cambiali o assegni non costituisce adempimento; solo il loro incasso e l'accredito definitivo costituiscono pagamento ai sensi della prima frase.
2. In un rapporto di conto corrente, la riserva di proprietà di cui al paragrafo 1, prima frase, garantisce il credito del Fornitore relativo al saldo.
3. Qualora l'Acquirente lavori o trasformi le merci, il Fornitore è considerato il fabbricante ai sensi del § 950 del codice civile tedesco (BGB). Il Fornitore acquista gratuitamente la proprietà dei prodotti intermedi e finiti, mentre l'Acquirente ne è soltanto il custode.
4. Se l'Acquirente lavora o trasforma le merci del Fornitore insieme a merci non provenienti dal Fornitore, quest'ultimo è comproprietario del nuovo bene fino al pagamento dei crediti ancora dovuti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La sua quota è determinata dal rapporto tra il valore di fattura delle merci del Fornitore soggette a riserva di proprietà e quello delle altre merci lavorate, al momento della lavorazione.
5. L'Acquirente è autorizzato a rivendere le merci consegnate dal Fornitore e i beni risultanti dalla loro lavorazione o trasformazione, anche insieme a merci non provenienti dal Fornitore, esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale. L'Acquirente cede fin d'ora al Fornitore i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro titolo giuridico relativo a tali merci e beni. Per i nuovi beni di cui al paragrafo 4, la cessione è limitata alla parte del credito attribuibile alla quota di comproprietà del Fornitore.
6. L'Acquirente è altresì autorizzato a riscuotere i crediti ceduti ai sensi del paragrafo 5 fintanto che adempie al proprio obbligo di pagamento nei confronti del Fornitore. L'Acquirente non è autorizzato a compiere altri atti di disposizione delle merci o dei beni di cui ai paragrafi da 2 a 4, quali il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia o la costituzione in pegno; per il nuovo bene di cui al paragrafo 4, ciò riguarda la rispettiva quota di comproprietà del Fornitore.
7. Se il valore delle garanzie detenute a favore del Fornitore supera di oltre il 20% l'importo complessivo del suo credito o dei suoi crediti, il Fornitore deve, su richiesta dell'Acquirente o di un terzo pregiudicato dall'eccesso di garanzie, liberare le garanzie per la parte eccedente, scegliendo quali liberare.
VI. Diritti per vizi
Per i vizi materiali e i vizi giuridici che interessano la fornitura, il Fornitore risponde come segue per 12 mesi dalla data di consegna, con esclusione di ulteriori pretese e fatto salvo quanto previsto dalla sezione VII.
Vizi materiali
1. Tutti i componenti che risultino difettosi a causa di una circostanza esistente prima del passaggio del rischio devono, a scelta del Fornitore, essere riparati o sostituiti gratuitamente con componenti privi di vizi. Tali vizi devono essere comunicati per iscritto al Fornitore senza indugio dopo la loro scoperta. I componenti sostituiti diventano di proprietà del Fornitore.
2. Previa consultazione con il Fornitore, l'Acquirente deve concedergli il tempo e la possibilità necessari per eseguire tutte le riparazioni e le forniture sostitutive che il Fornitore ritenga necessarie; in caso contrario, il Fornitore è esonerato dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
3. Tra i costi diretti derivanti dalla riparazione o dalla sostituzione, il Fornitore sostiene il costo del componente sostitutivo, compresa la spedizione, nella misura in cui il reclamo risulti fondato. Sostiene inoltre i costi di smontaggio e montaggio e della messa a disposizione degli eventuali montatori e assistenti necessari, comprese le spese di viaggio, nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato per il Fornitore.
4. Nei limiti delle disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto se il Fornitore, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, lascia decorrere infruttuosamente un termine ragionevole fissato per la riparazione o la sostituzione a causa di un vizio materiale. In presenza di un vizio di scarsa rilevanza, l'Acquirente ha diritto soltanto a una riduzione del prezzo contrattuale. Per il resto, il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale è escluso. Ulteriori pretese sono disciplinate dalla sezione VII.2 delle presenti condizioni.
5. In particolare, non si assume alcuna responsabilità nei seguenti casi: uso inadeguato o improprio; montaggio o messa in servizio non corretti da parte dell'Acquirente o di terzi; usura naturale; trattamento non corretto o negligente; manutenzione impropria; materiali di esercizio inadeguati; opere edili difettose; fondazioni inadeguate; oppure influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, nella misura in cui non siano imputabili al Fornitore.
6. Se l'Acquirente o un terzo esegue riparazioni in modo improprio, il Fornitore non risponde delle conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche al bene consegnato apportate senza il previo consenso del Fornitore.
Vizi giuridici
7. Se l'utilizzo del bene consegnato viola diritti di proprietà industriale o diritti d'autore in Germania, il Fornitore, a proprie spese, procurerà di norma all'Acquirente il diritto di continuare a utilizzarlo oppure modificherà il bene in modo ragionevolmente accettabile per l'Acquirente, così da far cessare la violazione. Se ciò non è possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine ragionevole, l'Acquirente può recedere dal contratto. Alle stesse condizioni, anche il Fornitore può recedere. Inoltre, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente dalle pretese incontestate, o accertate con sentenza passata in giudicato, dei rispettivi titolari dei diritti.
8. Fatto salvo quanto previsto dalla sezione VII.2, gli obblighi del Fornitore di cui alla sezione VI.7 sono esaustivi per le violazioni di diritti di proprietà industriale o di diritti d'autore. Si applicano soltanto se:
- l'Acquirente informa senza indugio il Fornitore delle presunte violazioni di diritti di proprietà industriale o di diritti d'autore;
- l'Acquirente assiste il Fornitore in misura ragionevole nella difesa contro le pretese avanzate oppure consente al Fornitore di eseguire le modifiche di cui alla sezione VI.7;
- tutte le misure di difesa, comprese le transazioni stragiudiziali, restano riservate al Fornitore;
- il vizio giuridico non si basa su un'istruzione dell'Acquirente; e
- la violazione non è stata causata dall'Acquirente mediante una modifica non autorizzata del bene o un suo utilizzo contrario al contratto.
VII. Responsabilità del Fornitore ed esclusioni
1. Se, per colpa del Fornitore, l'Acquirente non può utilizzare il bene consegnato conformemente al contratto perché suggerimenti o consigli forniti prima o dopo la conclusione del contratto sono stati omessi o attuati in modo non corretto, oppure perché sono stati violati altri obblighi contrattuali accessori, in particolare le istruzioni per l'uso e la manutenzione, si applicano le sezioni VI e VII.2, con esclusione di ulteriori pretese dell'Acquirente.
2. Per i danni che non riguardano il bene consegnato stesso, il Fornitore risponde, qualunque sia il titolo giuridico, soltanto:
- in caso di dolo;
- in caso di colpa grave del titolare, degli organi societari o del personale dirigente;
- per lesioni colpevoli alla vita, all'integrità fisica o alla salute;
- per vizi dolosamente occultati dal Fornitore;
- per vizi del bene consegnato nella misura in cui sussista responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto per danni alla persona o a beni utilizzati a fini privati.
In caso di violazione colpevole di obblighi contrattuali essenziali, il Fornitore risponde anche della colpa grave del personale non dirigente e della colpa lieve; in quest'ultimo caso, la responsabilità è limitata ai danni tipici del contratto ragionevolmente prevedibili. Ulteriori pretese sono escluse.
VIII. Termini di prescrizione
Tutte le pretese dell'Acquirente, qualunque sia il titolo giuridico, si prescrivono dopo 12 mesi. Alle pretese risarcitorie di cui alla sezione VII.2(a)–(d) si applicano i termini di legge. Questi si applicano anche ai vizi di un edificio o di beni consegnati che, conformemente al loro uso abituale, siano stati utilizzati per un edificio e ne abbiano causato un vizio.
IX. Smaltimento delle apparecchiature usate
1. Il cliente assume l'obbligo di smaltire correttamente, a proprie spese e nel rispetto delle disposizioni di legge, le merci consegnate al termine del loro utilizzo, e tiene indenne il Fornitore dall'obbligo di cui al § 10(2) ElektroG (obbligo di ritiro dei produttori) e dalle relative pretese.
2. Il cliente deve imporre contrattualmente ai terzi che operano a fini commerciali ai quali cede le merci consegnate di smaltirle correttamente a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni di legge, al termine del loro utilizzo, e di imporre un obbligo equivalente di trasferire tali doveri in caso di ulteriore cessione delle merci.
3. Se il cliente omette di imporre contrattualmente ai terzi ai quali cede le merci di assumere l'obbligo di smaltimento e di trasferirlo a loro volta, il cliente deve ritirare le merci consegnate a proprie spese al termine del loro utilizzo e smaltirle correttamente nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. La pretesa del produttore nei confronti del cliente all'assunzione dell'obbligo o alla manleva non si prescrive prima che siano trascorsi due anni dalla cessazione definitiva dell'utilizzo delle apparecchiature. Il periodo di due anni che impedisce il compimento della prescrizione non inizia prima che il produttore riceva la comunicazione scritta del cliente attestante la cessazione dell'utilizzo.
X. Utilizzo del software
Quando la fornitura comprende software, all'Acquirente è concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Il software è fornito per l'utilizzo sul bene consegnato destinato a tale scopo. È vietato utilizzare il software su più di un sistema.
L'Acquirente può riprodurre, rielaborare, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (§§ 69a e seguenti della legge tedesca sul diritto d'autore, UrhG). L'Acquirente si impegna a non rimuovere le indicazioni del produttore, in particolare gli avvisi sul diritto d'autore, né a modificarle senza il previo consenso espresso del Fornitore.
Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie, restano al Fornitore o al fornitore del software. Non è consentita la concessione di sublicenze.
XI. Legge applicabile e foro competente
1. Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e l'Acquirente sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania applicabile ai rapporti giuridici tra parti nazionali, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) dell'11 aprile 1980.
2. Il foro competente è Monaco di Baviera.
Con riserva di modifiche.
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